Scienza Turismo, annali italiani internazionali
categoria Leggi nella sezione Primo piano
Università Milano Bicocca - Scienze del turismo e comunità localeUniversità di Milano Bicocca
corso di laurea in

Scienze del turismo e comunità locale

Università Roma Tor Vergata - Facoltà di Lettere e FilosofiaUniversità di Roma Tor Vergata
corso di laurea ordinaria in

Beni culturali per operatori del turismo (BECOT)
Beni culturali per la progettazione dei sistemi turistici


Annali italiani del turismo internazionale:

Nel numero 3: Turismo, territorio, sviluppo (locale)
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Legge Regionale Sicilia
Note - seconda parte

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".

Nota all'art. 17, comma 1:

La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Nota all'art. 20, comma 1:

Il Capo I del Titolo III, concernente "Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco" del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30." contiene disposizioni in materia di somministrazione di lavoro.

Nota all'art. 21, comma 1:

La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Nota all'art. 22, comma 1:

L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Revisori dei conti. - 1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:

a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (Provincia o Comune).

2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.

2-bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.

2-ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2, tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia.

3. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 788

"Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti (Cascio) il 13 febbraio 2004.

D.D.L. n. 376

"Norme per il turismo in Sicilia".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Villari, Speziale, Capodicasa, Cracolici, Crisafulli, De Benedictis, Giannopolo, Oddo, Panarello, Zago l'8 maggio 2002.

D.D.L. n. 550

"Riordino normativo del turismo in Sicilia".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Barbagallo, Genovese, Tumino, Vitrano, Zangara il 16 dicembre 2002.

D.D.L. n. 957

"Norme per la nuova organizzazione del settore turistico nella Regione siciliana".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Beninati, Confalone, Leanza Edoardo, Maurici, Vicari, Giambrone, Moschetto, Arcidiacono, Catania Giuseppe, Baldari il 20 gennaio 2005.

Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) rispettivamente il 19 febbraio 2004, il 13 maggio 2002, l'8 gennaio 2003 e il 21 gennaio 2005.

Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 207 dell'8 giugno 2005.

Presentato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, onorevole Granata, emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge n. 788, nella seduta n. 207 dell'8 giugno 2005.

Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 209 del 15 giugno, n. 211 del 22 giugno, n. 212 del 28 giugno e n. 213 del 28 giugno 2005.

Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 213 del 28 giugno 2005.

Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 207 del 13 luglio 2005.

Presa d'atto del parere della Commissione "Bilancio" (II) nella seduta d'Aula n. 306 del 19 luglio 2005.

Relatore: Vicari.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 306 del 19 luglio 2005, 308 del 26 luglio 2005; 310 del 2 agosto 2005, 311 del 3 agosto 2005, 312 del 4-5 agosto 2005.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 312 del 4-5 agosto 2005.

(2005.32.2114)

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