NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 4, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.".
Nota all'art. 4, comma 4:
La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, reca "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.
Nota all'art. 4, comma 7:
La tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Note all'art. 5, comma 1:
- L'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante "Istituzione della Provincia regionale.", così dispone:
"Attività promozionali in materia turistica. - Nelle more del riordino del settore le Province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-regionale.
A tal fine, le Province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.
Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal Consiglio provinciale, le funzioni di Presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal Presidente della relativa Provincia regionale o dall'Assessore da questi delegato.
Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale.".
- Il D.P.Reg. 19 settembre 1986, reca: "Trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 ottobre 1986, n. 51.
Nota all'art. 6, comma 3, lett. g):
La legge 24 dicembre 2003, n. 378, reca "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 gennaio 2004, n. 13.
Nota all'art. 11, commi 1 e 2:
L'art. 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Associazionismo di impresa. - 1. Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane, commerciali, industriali, del turismo ed alle attività di bed and breakfast e di servizi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere i contributi di cui ai successivi commi.
2. I contributi sono concessi:
a) a consorzi di società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi;
b) a consorzi e società consortili cui partecipino contestualmente, oltre che imprese artigiane, imprese industriali, commerciali e di servizi;
c) a consorzi di secondo grado costituiti tra consorzi di cui alle precedenti lettere a) e b);
cbis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast.
3. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 2, che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:
a) effettuare la distribuzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti e/o dei servizi delle imprese consorziate o associate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse, anche di servizi, da ripartire tra le medesime imprese;
b) trattare l'acquisto di servizi di materie prime e semilavorate utili ai cicli di lavorazione;
c) promuovere l'addestramento, la formazione e la specializzazione della manodopera e del personale occorrente alle imprese consorziate o associate;
d) organizzare la raccolta di notizie sulle opportunità di mercato e lo scambio di notizie a carattere generale tra le imprese consorziate o associate e dare ad esse l'idonea assistenza per le rispettive gestioni;
e) realizzare gestioni comuni delle attività delle imprese consorziate o associate;
f) effettuare il trasporto delle merci dei consorziati;
g) effettuare la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti dei servizi e dell'attività dei consorziati;
h) provvedere alla gestione interinale del personale dipendente delle imprese consorziate.
4. I contributi concernono:
a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al comma 1;
b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
c) le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
5. I contributi di cui alla lettera a) del comma 4, sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
6. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4, sono concessi per tre anni, in misura decrescente, e non possono superare, rispettivamente il 90 per cento, il 70 per cento ed il 50 per cento delle spese di gestione effettuate nel triennio.
7. I contributi di cui alla lettera c) del comma 4, sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1,5 miliardi, elevato a lire 2 miliardi per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
8. Le opere di cui alla lettera c) del comma 4, sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno 10 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
10. Nel caso in cui i beni acquistati dal consorzio siano considerati ad alto contenuto tecnologico il loro ammortamento può avvenire in forma accelerata in un periodo non inferiore a 2 anni.
11. I contributi di cui alla lettera b) del comma 4, sono concessi sulla base di programmi di attività corredati di preventivo di spesa triennale e di piano finanziario.
12. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono determinati criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste nel presente articolo, privilegiando le forme associative volte alla costituzione di filiere produttive o che operino nell'ambito di distretti produttivi.
13. L'erogazione è effettuata, mediante anticipazioni trimestrali, per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
14. Gli statuti degli enti di cui al comma 2, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
b) l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) la trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente, se non si tratta di nuovo consorzio.
15. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.".
Nota all'art. 16, comma 1:
La deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 18 gennaio 2005, ha riguardo alla presa d'atto ed apprezzamento del documento relativo a "MOTRIS - Mappatura offerta turismo relazionale integrato"
Nota all'art. 16, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;








