Scienza Turismo, annali italiani internazionali
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Università Milano Bicocca - Scienze del turismo e comunità localeUniversità di Milano Bicocca
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Scienze del turismo e comunità locale

Università Roma Tor Vergata - Facoltà di Lettere e FilosofiaUniversità di Roma Tor Vergata
corso di laurea ordinaria in

Beni culturali per operatori del turismo (BECOT)
Beni culturali per la progettazione dei sistemi turistici


Annali italiani del turismo internazionale:

Nel numero 7: Il "cibo locale" tra comunicazione mass-mediatica e marketing turistico del territorio
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Legge Regionale Sicilia

Legge regionale n.10 del 15 settembre 2005 - Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.

2. La Regione siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema turistico attraverso:

a) la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;

b) il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche;

c) gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo;

d) la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;

e) l'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione e alla commercializzazione dell'offerta turistica siciliana;

f) la promozione dell'immagine della Sicilia.

Art. 2.

Consiglio regionale del turismo

1. Presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è istituito il Consiglio regionale del turismo.

2. Il Consiglio è l'organo consultivo dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo, la cui composizione è stabilita con delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Del Consiglio fanno parte i rappresentanti delle province regionali, dell'ANCI, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle confederazioni degli imprenditori turistici, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni del turismo sociale, delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, dei distretti turistici, ove costituiti, e gli esperti nominati dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con un massimo di 25 componenti.

4. Il Consiglio è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

5. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il vicepresidente tra i componenti delle associazioni degli imprenditori turistici e adotta, altresì, il regolamento di funzionamento.

6. Il Consiglio esprime indicazioni utili alla redazione del programma triennale di sviluppo turistico regionale di cui all'articolo 3 nonché alla elaborazione del piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale ed all'aggiornamento della carta dei diritti del turista ed elabora criteri omogenei per la classificazione delle strutture ricettive. Il Consiglio si esprime, altresì, su ogni altro argomento allo stesso sottoposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

7. Il Consiglio è convocato almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ne ravvisi la necessità.

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