LEGGE REGIONALE 17.5.2004, n. 17
Sistemi turistici locali
BURA n. 16 dell’11 giugno 2004
Art. 1
I sistemi turistici locali
1. I sistemi turistici locali sono contesti turistici omogenei o integrati, costituiscono articolazione fondamentale dell’organizzazione turistica e rappresentano lo strumento per l’attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle attività di formazione del prodotto turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali, di promozione e commercializzazione dell’offerta.
2. Gli enti locali o soggetti privati singoli o associati favoriscono la costituzione dei sistemi turistici locali, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.
Art. 2
Soggetti partecipanti
1. Ai sistemi turistici locali possono partecipare, oltre ai soggetti pubblici e privati operanti direttamente nel settore del turismo e alle associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, di beni culturali, ambientali e attrazioni turistiche, anche altri organismi e imprese attivi in settori collegati, quali il commercio, l’agricoltura, l’artigianato e i servizi, purché abbiano interesse allo sviluppo turistico dello specifico ambito territoriale.








