Funzioni e compiti istituzionali (Stato e Regione) in materia di promozione turistica
L’art. 2 della suindicata legge n.135”, stabilisce espressamente in che modo siano ripartite le competenze in materia di turismo tra Stato e Regioni, che a loro volta riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà, il ruolo dei Comuni e delle Province nei corrispondenti ambiti territoriali, con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali sia infrastrutturali, necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica. Anche ai soggetti privati, lo Stato e le Regioni riconoscono l’apporto per la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica.
Queste ultime poi, in attuazione della modifica del titolo V della Costituzione e della legge 15 marzo del 1997 n.59, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera, con competenza esclusiva.
Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo sono attualmente svolte dal Ministero delle Attività produttive che in particolare cura il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l’indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all’estero.








