Definizione normativa dei sistemi turistici locali
L’art. 5 della legge quadro suindicata fornisce una definizione normativa dei Sistemi turistici locali, intendendo per questi "i contesti turistici omogenei e integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate".
Ciò significa che ad esempio, analizzando un ambito geografico come quello del nord ovest del Salento, vi si possano riscontrare i requisiti idonei a farlo ricadere in tale definizione stabilita dalla legge.
Basti pensare al fatto che il territorio, più o meno coincidente con la dislocazione dei Comuni facenti parte del progetto di agenda 21 “Valle della Cupa e dell’omonimo Gal, istituito nell’ambito del programma comunitario Leader II, è caratterizzato dalla presenza diffusa e omogenea di fattori quali:
architetture rurali quali masserie, ville, casini, chiesette rupestri, ipogei
patrimonio ambientale e naturale come gli uliveti, i trappeti, le viticolture, foreste di pini
produzione tipica locale incentrata sull’enogastronomia e artigianale –artistico riferita alla lavorazione della cartapesta, ferrobattuto, pietra leccese, etc.
Soggetti titolati a predisporre progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali e ad effettuarne la selezione
Il medesimo art. 5, oltre che fornire una definizione normativa dei sistemi turistici locali, dispone anche che siano "gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, a promuovere i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati". Pertanto saranno proprio i soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, a predisporre progetti di sistemi turistici locali, per i quali le Regioni dovranno definire le modalità e la misura del cofinanziamento.
Difatti spetta alle Regioni, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, a provvedere al riconoscimento dei sistemi turistici locali.
Finalità che devono perseguire i progetti summenzionati
L’art. 5 della legge regionale pugliese, n.1 del 2002, nel recepire quanto contenuto nell’art.5 della legge statale n.135, con riferimento alle finalità che dovranno perseguire i progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, sostanzialmente prevede un elenco di tali finalità, non dissimile dalla norma statale. Si tratta per l'appunto di progetti che dovranno:
sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
sostenere l’innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT) con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all’art.2, comma 4, lettera a), della legge 135/2001;
sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, di club di prodotti, nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;
promuovere il marketing telematico dei prodotti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione.








