TITOLO III
SISTEMI TURISTICI LOCALI
Articolo 9
(Sistemi Turistici Locali - S.T.L.)
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per concertare, integrare ed attuare progetti di promozione e di commercializzazione turistica, per sviluppare azioni congiunte per la crescita dell’economia turistica locale, per rafforzare ed integrare i prodotti turistici, per incrementare ed ottimizzare l’uso delle risorse disponibili.
2. Il S.T.L., ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.
3. Il S.T.L. è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall’offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.
4. Ai S.T.L. possono partecipare le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio.
Articolo 10
(Riconoscimento dei S.T.L.)
1. La Regione riconosce i S.T.L..
2. Ai fini della concessione del riconoscimento, i S.T.L. devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l’invio alla Regione dell’atto costitutivo. I S.T.L. devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:
a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all’estensione territoriale, nonché all’aggregazione, nell’ambito di un medesimo S.T.L., tra aree della costa ed aree dell’entroterra;
b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.
3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, sentita la competente Commissione consiliare.
4. I proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata non superiore ai cinque anni che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Al Piano di sviluppo turistico deve essere annesso un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema.
5. Il Piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell’area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell’offerta turistica;
b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;
c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;
d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;
e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l’identità locale.
6. Ai fini del riconoscimento dei S.T.L. la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei S.T.L.;
b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all’entroterra;
7. La Giunta regionale, d’intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i S.T.L. interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale.
Articolo 11
(Compiti dei Sistemi Turistici Locali)
1. I S.T.L. svolgono compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l’attuazione di progetti.
2. I S.T.L., al fine di garantire l’accesso alle informazioni turistiche locali da qualsiasi ambito regionale, alimentano il sistema informatico - informativo regionale utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con i S.T.L., anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, avvalendosi delle Province e delle Camere di Commercio.
Articolo 12
(Rinnovo e revoca del riconoscimento)
1. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei S.T.L..
2. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i S.T.L. non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla Giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità, in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento.
Articolo 13
(Finanziamento ai Sistemi Turistici Locali)
1. La Regione assegna ai S.T.L. riconosciuti ai sensi dell’articolo 10, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale.
2. La Regione assegna apposite risorse ai S.T.L. in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale dispone la revoca ai S.T.L. dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di previdenza sociale e sicurezza del lavoro.








