Art. 7
(Competenze della Provincia)
1.La Provincia concorre alla definizione delle politiche regionali, attraverso il tavolo istituzionale per le politiche turistiche; definisce proprie politiche di valorizzazione turistica del territorio, istituendo forme e strumenti di consultazione dei Comuni e delle Comunità montane; promuove, coordina e sostiene i sistemi turistici, anche attraverso la propria partecipazione.
2.La Provincia svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle strutture IAT, delle imprese e loro associazioni e delle associazioni senza fini di lucro.
3.La Provincia raccoglie ed elabora i dati connessi all'attività turistica, alberghiera ed extralberghiera, trasmettendoli agli uffici competenti secondo modalità e specifiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale ed assicurandone la disponibilità ai Comuni.
4.Sono attribuite alle Province:
a)le funzioni gestionali ed amministrative relative ai contributi regionali alle singole associazioni pro loco;
b)le funzioni relative alla tenuta di albi, elenchi e registri delle professioni turistiche e di enti senza scopo di lucro con finalità turistica, escluse le associazioni pro loco.
Art. 8
(Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT)
1.Le strutture IAT svolgono le attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali:
a)informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della Provincia e dell'intera Regione;
b)informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
c)informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;
d)collaborazione alla raccolta e trasmissione alla Provincia dei dati richiesti dalla Regione.
2.Le strutture IAT, a durata continuativa o temporanea, sono istituite per iniziativa dei Comuni, delle CCIAA, delle associazioni pro loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria e consorzi degli operatori di settore. Gli enti promotori definiscono le forme e le modalità di gestione delle strutture. La Regione determina, con regolamento, i criteri per la costituzione delle strutture IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale. La Provincia, in base alla verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all'istituzione delle strutture IAT. La Provincia assicura l'istituzione di una struttura IAT nel proprio capoluogo, qualora gli enti promotori non abbiano provveduto in merito.
3.Le strutture IAT possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali.
4.I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.
5.La Regione, le Province, le CCIAA, le associazioni ed i consorzi degli operatori del settore definiscono specifiche modalità ed accordi finanziari e gestionali per l'istituzione di strutture IAT presso le porte internazionali aeroportuali e ferroviarie della Lombardia.
6.Le strutture IAT esistenti continuano a svolgere servizi e funzioni di competenza fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
Art. 9
(Misure di incentivazione e sostegno alle imprese)
1.La Regione orienta le misure di sostegno economico al raggiungimento di elevati standard qualitativi, alla realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici.
2.Sono estesi alle imprese turistiche, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali.
3.Le risorse regionali, erogate attraverso misure di sostegno alle imprese o di cofinanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria, non possono essere superiori all'ammontare dell'intervento di risorse private.
4.La Regione sostiene le attività dei consorzi tra imprese, anche nell'ambito dei programmi dei sistemi turistici, orientate:
a)allo sviluppo delle singole imprese, attraverso l'assistenza nella definizione delle politiche commerciali e la gestione comune di servizi;
b)alle iniziative di promozione per la qualità dei territori, delle imprese e dei prodotti turistici.
5.La Regione favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate all'acquisizione di specifiche capacità manageriali ed imprenditoriali nel settore del turismo.
6.La Giunta regionale approva annualmente, in attuazione delle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, i criteri per gli interventi di incentivazione e di sostegno alle imprese.
Art. 10
(Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
1.La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.
2.Le CCIAA partecipano ai sistemi turistici ed alle strutture IAT.
3.La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni di cui al comma 1 e l'assunzione dei relativi oneri, in riferimento alle attività di:
a)promozione e sostegno alla costituzione di nuove imprese;
b)formazione e aggiornamento degli imprenditori;
c)programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell'attività imprenditoriale.
4.Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.
5.Le azioni stabilite con le intese e le convenzioni di cui al comma 3 sono definite e sviluppate all'interno dei programmi dei sistemi turistici.
6.La Regione stabilisce le forme di collaborazione con le CCIAA in materia di azioni per la tutela dei diritti del turista e in ordine alle finalità, modalità e procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica.








