Scienza Turismo, annali italiani internazionali
categoria Leggi nella sezione Primo piano
Università Milano Bicocca - Scienze del turismo e comunità localeUniversità di Milano Bicocca
corso di laurea in

Scienze del turismo e comunità locale

Università Roma Tor Vergata - Facoltà di Lettere e FilosofiaUniversità di Roma Tor Vergata
corso di laurea ordinaria in

Beni culturali per operatori del turismo (BECOT)
Beni culturali per la progettazione dei sistemi turistici


Annali italiani del turismo internazionale:

Nel numero 3: Turismo, territorio, sviluppo (locale)
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Legge Regionale Liguria
art. 4-8

Articolo 4
(Disposizioni per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Province)

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull’andamento delle funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.

3. Per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Province, sono assegnati alle stesse i contributi previsti dalle leggi regionali 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) e 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica).

4. Per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Province e al Comune di Genova di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g) sono assegnate dalla Regione risorse finanziarie pari al costo del personale trasferito agli stessi.

5. Le Province e il Comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le Province e il Comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità fino alla nascita dei S.T.L.. La Regione destina alle Province e al Comune di Genova le risorse finanziarie attualmente impegnate, a tale scopo, dalle APT.

Articolo 5
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all’attività dei S.T.L..

TITOLO II
INTERVENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE

Articolo 6
(Programmazione regionale)

1. Per l’attuazione delle funzioni di cui all’articolo 2 la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano turistico regionale triennale. I piani successivi devono essere proposti almeno novanta giorni prima della scadenza del piano vigente.

2. Il Piano turistico regionale contiene:

a) la valutazione dell’attività programmatoria svolta e dei risultati acquisiti, nonché l’analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche e di supporto alle diverse tipologie dell’offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;

b) gli obiettivi e le priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare, nonché il ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività l’Agenzia "In Liguria"; gli indirizzi agli Enti locali e agli altri organismi operanti nella regione a favore del turismo;

c) un piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l’individuazione delle fonti di finanziamento, con l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Piano triennale sono adottati dalla Giunta regionale.

Articolo 7
(Comitato di Coordinamento)

1. Ai fini della partecipazione alla formazione della programmazione turistica regionale è istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dall’Assessore al Turismo e composto da un rappresentante per ogni Provincia e per ogni Camera di Commercio ligure, da un rappresentante dell’ANCI, dal Direttore generale del Dipartimento competente in materia turistica e dal Direttore generale dell’Agenzia "In Liguria".

2. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale nomina comunque il Comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione.

3. Il Comitato, sulla base delle peculiarità dell’offerta turistica ed economica ligure, formula alla Giunta regionale proposte per la predisposizione della programmazione dell’attività promozionale dell’Agenzia "In Liguria".

Articolo 8
(Osservatorio turistico regionale)

1. Ai fini di una aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell’offerta turistica delle altre regioni e dei paesi esteri, è istituita presso la struttura regionale competente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una sezione dell’Osservatorio socio-economico di cui all’articolo 19 bis della l.r. 18/1994, quale Osservatorio turistico regionale.

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