TITOLO II
NORME REGIONALI
DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE
29 MARZO 2001, N. 135
Art. 4
(Valorizzazione e sviluppo
del sistema turistico regionale)
1. La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi.
2. La Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 135/2001, con regolamento dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla suddetta legge e a quelli contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5
(Sistemi turistici locali)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, al fine di favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica istituito presso il Ministero dell'industria e con riferimento alle seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 135/2001;
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.








