Scienza Turismo, annali italiani internazionali
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Università Milano Bicocca - Scienze del turismo e comunità localeUniversità di Milano Bicocca
corso di laurea in

Scienze del turismo e comunità locale

Università Roma Tor Vergata - Facoltà di Lettere e FilosofiaUniversità di Roma Tor Vergata
corso di laurea ordinaria in

Beni culturali per operatori del turismo (BECOT)
Beni culturali per la progettazione dei sistemi turistici


Annali italiani del turismo internazionale:

Nel numero 3: Turismo, territorio, sviluppo (locale)
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Legge Regionale Sicilia
art. 17-23

Art. 17.

Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica siciliana

1. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

U.P.B. 12.2.1.3.5, capitolo 473707 + 3.000

U.P.B. 12.2.1.3.3, capitolo 479709 - 500

U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443301 - 250

U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443302 - 250

2. Alla tabella B del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

U.P.B. 9.4.1.1.3, capitolo 381701 - 500

U.P.B. 4.2.2.6.1, capitolo 612002 - 250

U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311 - 250

U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242514 - 250

U.P.B. 8.2.1.3.2, capitolo 342525 - 250

U.P.B. 12.2.1.3.1, capitolo 472514 - 500

3. L'incremento del contributo di cui al comma 1 è rivolto all'adeguamento della partecipazione finanziaria della Regione quale socio fondatore della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.

4. Per il ripianamento delle esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2004, la Fondazione orchestra sinfonica siciliana è autorizzata a stipulare un mutuo con istituti di credito con garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. La somma assistita da garanzia non può superare l'importo di 12.000 migliaia di euro.

Art. 18.

Norma transitoria

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Consiglio regionale per il turismo, disciplina, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle professioni turistiche, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale.

Art. 19.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 20.

Autorizzazione all'AST alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro

1. Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, nelle more della trasformazione in società per azioni, l'Azienda siciliana trasporti (AST) è autorizzata a procedere alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti della consistenza numerica dell'organico aziendale in vigore.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie in materia di beni culturali

1. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377727 + 50

di cui 21 da destinare alla fondazione Museo Mandralisca di Cefalù

U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377711 - 75

U.P.B. 9.3.1.3.4, capitolo 377701 + 61

U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377751 - 61

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

U.P.B. 9.1.1.1.2, capitolo 370302 + 40

U.P.B. 9.1.1.5.2, capitolo 370306 - 40

U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373306 + 676

U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373312 + 690

U.P.B. 9.2.1.1.2, capitolo 372510 + 20

U.P.B. 9.2.1.1.2, capitolo 372512 + 20

U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 376528 + 250

U.P.B. 9.4.1.1.3, capitolo 381701 - 1.631

Art. 22.

Requisiti per la nomina dei componenti del collegio dei revisori

dei conti nelle istituzioni scolastiche

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti "o di cui all'articolo 57 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 1 febbraio 2001, n. 44".

Art. 23.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 settembre 2005.

CUFFARO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione PAGANO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti GRANATA

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