Scienza Turismo, annali italiani internazionali
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Università Milano Bicocca - Scienze del turismo e comunità localeUniversità di Milano Bicocca
corso di laurea in

Scienze del turismo e comunità locale

Università Roma Tor Vergata - Facoltà di Lettere e FilosofiaUniversità di Roma Tor Vergata
corso di laurea ordinaria in

Beni culturali per operatori del turismo (BECOT)
Beni culturali per la progettazione dei sistemi turistici


Annali italiani del turismo internazionale:

Nel numero 3: Turismo, territorio, sviluppo (locale)
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Legge Regionale Liguria
art. 14-21 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14
(Liquidazione, soppressione e gestione provvisoria delle Aziende di promozione turistica)

1. Le Aziende di Promozione Turistica (APT), istituite con legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell’organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti), sono poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di cui al comma 1, i Direttori Generali delle APT assumono le funzioni di Commissari straordinari per la gestione provvisoria e la liquidazione delle stesse, da attuarsi entro il 31 dicembre 2005, termine entro il quale le APT sono soppresse.

3. I Commissari straordinari svolgono in particolare le seguenti funzioni:

a) fino alla soppressione delle APT adottano gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni delle Aziende e la loro regolare gestione economica e patrimoniale;

b) entro il termine di centoventi giorni dall’assunzione dell’incarico sottopongono all’approvazione della Giunta regionale l’elenco delle situazioni giuridiche e patrimoniali in atto nonché l’inventario dei beni esistenti.

4. Durante il periodo della liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni i Collegi dei Revisori dei Conti.

5. Ai Commissari straordinari spetta un compenso pari a quello già percepito in qualità di Direttori Generali.

Articolo 15
(Successione nei beni e nelle attività)

1. La Regione, ferme restando eventuali diverse determinazioni della Giunta regionale, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse APT.

2. Al momento della soppressione delle APT, la Giunta regionale concede alle Province e al Comune di Genova la disponibilità degli immobili delle soppresse APT, utili allo svolgimento delle attività degli IAT. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, concede agli stessi Enti la disponibilità degli immobili delle soppresse APT utili allo svolgimento delle attività degli IAT.

3. La disponibilità degli altri immobili può essere concessa dalla Regione ai Comuni per comprovate finalità turistico-ricreative.

4. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari.

Articolo 16
(Trasferimento del personale)

1. Entro il 31 dicembre 2005 il personale dipendente dalle APT con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito:

a) alle Province ed al Comune di Genova per l’attività degli IAT;

b) all’Agenzia "In Liguria" provvedendo, se necessario, all’adeguamento della propria dotazione organica, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) e all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli Enti strumentali della Regione);

c) ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ciascun Commissario straordinario compila l’elenco del personale in servizio con l’indicazione delle qualifiche, dei livelli del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza. Nei trasferimenti, al personale saranno assicurate le condizioni acquisite.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, sentiti i Commissari straordinari delle APT e previo accordo con le OO.SS. di categoria firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto Regione-Autonomie locali.

Articolo 17
(Sanzioni amministrative)

1. Alle Province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati).

2. Le Province possono affidare ai Comuni l’esercizio della vigilanza.

3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.

Articolo 18
(Nulla osta IAT)

1. L’uso della denominazione IAT può essere consentito agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica allestiti e promossi dai STL, dagli enti locali e dalle Pro Loco iscritte nell’albo regionale, previo nulla osta della Giunta regionale che valuta l’opportunità turistica dell’iniziativa.

2. La richiesta di nulla osta deve pervenire alla Regione tramite la Provincia competente e con il parere della stessa.

Articolo 19
(Disposizioni transitorie)

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana gli atti di indirizzo di cui all’articolo 13, comma 3.

Articolo 20
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – Area XVII "Turismo" alle Unità Previsionali di Base 17.101 "Attività di promozione turistica" (ridenominata) e 17.201 "Interventi promozionali per il turismo";

b) gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe a enti locali", per gli oneri derivanti dall’articolo 4;

c) prelevamento, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 7.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2003 ed iscrizione di euro 7.000.000,00 in termini di competenza all’U.P.B. 17.201 "Interventi promozionali per il turismo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ad eccezione di quelli derivanti dall’articolo 4 ai quali si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 21
(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Alla data di soppressione delle APT sono abrogate:

a) la legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3;

b) la legge regionale 7 settembre 1988 n. 50.

2. Alla data di cui al comma 1, l’articolo 5 della l.r. 17/1996, e successive modificazioni, è così sostituito:

"Articolo 5

(Contributi alle Pro Loco)

1. Le Pro Loco iscritte all’albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Regione secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale d’attuazione.".

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