Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, disciplina l’organizzazione turistica regionale, definendo inoltre le funzioni attribuite alla Regione, alle Province e ai Comuni.
3. La presente legge, altresì, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei Sistemi Turistici Locali (di seguito denominati S.T.L.), di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale sul turismo).
Articolo 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
a) la programmazione turistica regionale;
b) la determinazione, il coordinamento e l’assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;
c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l’Unione Europea ed il coordinamento con le altre Regioni;
d) l’incentivazione e l’innovazione dell’offerta turistica ligure;
e) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l’Osservatorio turistico regionale in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
f) lo sviluppo ed il coordinamento del sistema informatico - informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei S.T.L. per la loro integrazione col sistema regionale, anche tramite le Province e l’Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria" (di seguito denominata Agenzia "In Liguria") per gli aspetti di natura promozionale;
g) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
h) il riconoscimento dei S.T.L.;
i) le funzioni e attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.
Articolo 3
(Competenze delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) l’accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 23 dicembre 1999 n. 44 (norme per l’esercizio delle professioni turistiche);
b) l’autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni;
c) il riconoscimento delle associazioni Pro Loco di cui alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco) e successive modificazioni;
d) la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati per l’Enit, delle strutture ricettive;
e) la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico;
f) la concessione e l’erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di incentivazione dell’offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica);
g) l’accoglienza turistica tramite gli IAT ai sensi dell’articolo 15 comma 2, fermo restando il coordinamento della gestione complessiva degli IAT medesimi da parte della Regione. Per quanto riguarda il territorio comunale genovese l’accoglienza è delegata al Comune di Genova.
2. Le Province, per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione, ai fini della implementazione dell’Osservatorio turistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).
3. Le Province favoriscono la collaborazione fra i diversi S.T.L. esistenti sul loro territorio, al fine di realizzare iniziative di carattere provinciale.








